martedì 8 ottobre 2013

Torretta. Una terrazza sul mare

Qualche mese fa alcuni amici mi chiedevano qualche idea, e non solo, che potesse servire a rendere Torretta migliore di quanto lo sia adesso, risposi che non avevo tanto tempo da potere dedicare al privilegio che mi veniva chiesto. Qualche settimana fa ancora altri amici a chiedermi: secondo te cosa si potrebbe fare? Stavolta ho risposto che quello che penso si possa fare lo scriverò cosicché possa essere di dominio pubblico.
Premetto che Torretta, come tutti i centri abitati di Sicilia, vive i disagi propri dei luoghi con una economia poco o scarsamente sviluppata, è una cittadina che si affaccia sul mare, vicina alla città, Palermo, e forse per questo a sviluppo limitato; limitato nel senso che quello che non trovo qui lo trovo a Palermo oppure vado a Palermo così trovo tutto, a palermo come pure nella zona industriale di Carini.
Ed eccolo qui il mio pensiero utopistico.
Torretta ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per diventare protagonista di una bella cartolina che potremmo chiamare una terrazza sul mare. Ma per far si che lo diventi è necessario risolvere alcuni problemi.
Bisogna risolvere i problemi di carattere urbanistico iniziando dalla viabilità, il cui transito veicolare ne invade le vie poco idonee a sostenerlo, magari, attraverso la realizzazione di una vera e propria circonvallazione che possa collegare largo degli oleandri con la S.P. 3 bis in direzione Palermo, liberando così il centro abitato e rendendolo maggiormente indipendente per la fruibilità collettiva; ripristinare la via Carlo Alberto e realizzare parcheggi idonei alle esigenze dello sviluppo che si intende programmare; creare le zone a traffico limitato, anche ad uso occasionale, creando e valorizzando l'agorà come centro di sviluppo, riunione e cultura. Ma, credo che questo da solo non basti, è necessario fare un accurato restyling, per creare un'immagine di qualità indispensabile a promuovere il prodotto Torretta nel mondo. Quindi rifare la pavimentazione dell'intero centro storico, riportandola al suo stato originario, realizzare una condotta idrica moderna capace di fornire l'acqua per tutti, tutti i giorni e 24 ore su 24, fornire il gas metano su tutto il territorio comunale, ripulire in centro abitato dagli orrendi fili che intrecciano e tessono l'aria appena sopra le nostre teste, sostituire ed uniformare gli attuali punti luce con altri più artistici con lampade a led a bassissimo consumo e migliore illuminazione estendendoli a tutto il territorio abitato, ripulire i muri imbrattati dalla vernice e dalle cartacce e ripristinare il giusto decoro urbano installando appositi pannelli artistici come spazi riservati agli annunci ed alle promozioni, infine, incentivare ed effettuare la ristrutturazione degli immobili disponibili ed in stato di abbandono per renderli fruibili in una rete di ricezione turistica.
Altro aspetto fondamentale della crescita e dello sviluppo è la cultura. So di una buona struttura abbandonata che potrebbe ospitare una scuola superiore o meglio ancora una scuola delle arti e dei mestieri. Penso alla creazione di un polo universitario per la ricerca scientifica. Penso alla risorsa del ciclo dei rifiuti. Penso alla possibilità dei produttori, che in conseguenza di tale sviluppo, potrebbero ingegnarsi con maggiore successo nella produzione, promozione e diffusione dei prodotti tipici.
So che per fare tutto quanto ci vuole un investimento forte e deciso, nel medio-lungo termine, non solo della pubblica amministrazione che da sé deve organizzare il territorio per renderne realizzabile l'idea e trovare le necessarie risorse economiche che si rendono disponibili soprattutto negli apposti bandi che individuano gli interventi finanziabili con risorse dell'europa.
Ma, penso che bisogna creare un paese accogliente, caldo, bello, vivo non solo nell'aspetto. Un paese coinvolgente con un tessuto sociale omogeneo attraversato da linfa genuina che dalle sue diversità produca germogli di vera ed autentica crescita.
La mia è un'idea utopistica dello sviluppo di Torretta. Ma, forse non troppo.

giovedì 26 settembre 2013

I Cantieri di servizi

Ecco brevemente indicati alcuni requisiti che devono possedere i soggetti ai quali sono rivolti i cantieri di servizi:

1) soggetti disoccupati o inoccupati, che hanno presentato al Centro per l’impiego (C.P.I.) competente per territorio la dichiarazione di disponibilità; 2) di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residenti da almeno 6 mesi, alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione, in uno dei comuni della Regione siciliana che aderisce all’iniziativa; 3) in possesso di reddito comunque percepito e da chiunque erogato, non superiore ad 442,30, corrispondente all’assegno sociale anno 2013; 4) privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia che il comune provvederà a quantificare.
Per completezza di seguito si riporta la GURS che disciplina la materia.
 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 - 23-8-2013
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26 luglio 2013.
Cantieri di servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013.
L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO
Visto l’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, concernente “Finanziamento di cantieri di servizi”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 23 febbraio 2012: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Rimodulazione a seguito dell’applicazione del Piano di azione e coesione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 478 dell’11 dicembre 2012: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Indirizzi per la riprogrammazione del PO FESR e adesione al Piano di azione e coesione (seconda fase)”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 7 febbraio 2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Spesa dei dipartimenti regionali al 31 dicembre 2012 e riprogrammazione a seguito dell’adesione della Sicilia al Piano di azione e coesione (PAC) terza fase”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013: “Interventi per il contrasto della povertà e dell’emarginazione sociale”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 3 luglio 2013: “Interventi per il contrasto della povertà e dell’emarginazione sociale – Modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013”;
Emana la seguente direttiva
Premessa:
La Giunta regionale, per contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, ha deliberato l’adozione di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali (delibere di Giunta n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013).
Viene, pertanto, estesa a tutti i comuni dell’Isola la possibilità di richiedere finanziamenti per attivare cantieri di servizi, secondo il modello già in atto nei comuni delle ex Province regionali di Enna e Caltanissetta, stanziando per tale finalità la somma di 50 milioni di euro.
Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione, si rende necessario fissare i criteri per accedere al finanziamento nonché i criteri di selezione dei soggetti che potranno essere inseriti nei programmi di lavoro, i cui termini e condizioni vengono stabiliti nella presente direttiva.
Oggetto
Tutti i comuni dell’Isola, ad esclusione dei comuni già fruitori del reddito minimo d’inserimento (R.M.I.), ai sensi della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, possono ottenere finanziamenti per l’istituzione e gestione diretta di cantieri di servizi a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati che hanno presentato al Centro per l’impiego (C.P.I.) competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.
Per ottenere il finanziamento, i comuni sono tenuti a redigere uno o più programmi di lavoro, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per fare fronte a situazioni straordinarie. Il “programma di lavoro” può concernere qualunque tipologia di interventi purché si tratti di interventi riconducibili a compiti istituzionali dell’ente locale. Soltanto a titolo esemplificativo, si precisa che i programmi di lavoro possono avere ad oggetto attività di custodia e pulizia dei parchi, servizi e giardini, attività di manutenzione stradale e decoro urbano, attività di accudimento alle persone anziane e ai diversamente abili, attività di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata.
Le attività di mera custodia o altri servizi di attesa dovranno essere riservati ai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 e s.m.i.
I programmi di lavoro, presentati dai comuni ed approvati dal servizio I dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, non potranno essere modificati né è consentito variare la tipologia dell’attività assegnata ai soggetti utilizzati nei programmi stessi, eccezion fatta per i soggetti divenuti disabili in data successiva all’assegnazione ai rispettivi programmi di lavoro e previa autorizzazione del servizio I del dipartimento regionale del lavoro.
Presentazione programmi di lavoro
Entro il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente direttiva, i comuni interessati sono tenuti a trasmettere al servizio I - Cantieri di lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, via Imperatore Federico, n. 70, Palermo, la richiesta di finanziamento per programmi di lavoro, approvati dagli organi competenti, per la realizzazione di uno o più cantieri di servizi, eventualmente ripetibili nel corso dell’anno, fino ad esaurimento del finanziamento concesso.
I programmi di lavoro da realizzare devono prevedere, nel dettaglio, la tipologia delle attività da svolgere, le modalità di svolgimento, l’ubicazione, il numero dei soggetti da impegnare e, ove ne ricorra il caso, gli strumenti che l’ente medesimo metterà a disposizione per la realizzazione dei programmi stessi. Ogni programma di lavoro, da redigere nella scheda progettuale di cui si allega fac-simile (All. 1), deve prevedere l’impegno di almeno 10 unità fino ad un massimo di n. 20 unità, al fine di consentirne la corretta gestione e i controlli di rito. Tali programmi, di durata non superiore a mesi tre, potranno essere replicati nel corso della stessa annualità, purché vengano ammessi altri beneficiari, scorrendo la graduatoria all’uopo predisposta, nei limiti delle risorse assegnate a seguito di equa distribuzione del finanziamento, nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori alle risorse disponibili.
Per ogni programma di lavoro dovrà essere designato un responsabile del procedimento, individuato tra i funzionari del comune.
Contestualmente, nelle more che il servizio I del dipartimento regionale del lavoro esamini ed approvi i programmi di lavoro da ammettere a finanziamento ed elabori il piano di riparto delle somme disponibili, i comuni possono pubblicare apposito bando, da affiggere all’albo pretorio e inserire nel sito istituzionale, per dare la massima pubblicità all’iniziativa, invitando gli interessati a produrre istanza di partecipazione nei successivi 30 gg. dalla data di pubblicazione.
Piano di riparto
Il servizio I del dipartimento lavoro, esaminate tutte le istanze pervenute, predisporrà il piano di riparto delle somme disponibili tenendo conto delle istanze ammesse a finanziamento e, in caso di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, sulla base dei dati della popolazione attiva residente in ciascun comune, rilevata nell’ultimo censimento ISTAT.
Destinatari dell’intervento sono tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residenti da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione in uno dei comuni della Regione siciliana che aderisce all’iniziativa.
Il comune deve garantire in ciascun programma di lavoro e, comunque, nell’ambito del numero complessivo dei soggetti coinvolti nell’iniziativa, la partecipazione di almeno il 50% di giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni, del 20% riservato ai soggetti da 37 a 50 anni, il 20% in favore di soggetti ultracinquantenni, il 5% in favore di soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per  ricongiunzione familiare, il restante 5% a favore di portatori di handicap, riconosciuto dalla competente commissione sanitaria.
Nel caso in cui non fosse possibile, per carenza di istanze, rispettare le percentuali di riserva a favore dei soggetti portatori di handicap e quella a favore degli immigrati, i posti disponibili dovranno essere assegnati alla fascia di età con il maggiore numero di istanze di partecipazione presentate.
Soggetti da ammettere nei programmi di lavoro
Possono essere ammessi nei programmi di lavoro i soggetti in possesso di reddito comunque percepito e da chiunque erogato, non superiore ad 442,30, corrispondente all’assegno sociale anno 2013. Nessun reddito è escluso dal computo, posto che la misura ha natura assistenziale ed è finalizzata a sollevare il disagio socio-economico dei nuclei familiari privi di qualsivoglia reddito o che dispongano di un reddito insufficiente. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata alla presente direttiva (All. 2).
I comuni individueranno i soggetti da inserire nei cantieri di servizi sulla base del reddito familiare. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente e dai familiari conviventi (coniuge o conviventi more uxorio, figli, discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e nonni). I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.
A parità di reddito, il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale o figli e/o altri familiari con handicap in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia che il comune provvederà a quantificare.
Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per tre mesi e non può essere rinnovato nella stessa annualità. Poiché il beneficio è concesso al nucleo familiare nel suo insieme, può essere utilizzato nei cantieri di servizi un solo componente per annualità.
L’individuazione dei soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, da ammettere ai programmi di lavoro, così come le determinazioni in ordine alle condizioni di utilizzo, competono ai comuni destinatari del finanziamento. I soggetti ammessi nei programmi di lavoro devono possedere lo status di disoccupato o inoccupato ovvero essere titolare di un rapporto di lavoro che, per durata oraria della prestazione giornaliera e/o per il reddito percepito, non sia incompatibile con l’utilizzazione nei cantieri di servizi.
La condizione di disoccupato o di inoccupato potrà essere autocertificata dagli interessati, così come i restanti requisiti, fatto salvo l’onere per i comuni di effettuare verifiche a campione, in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati.
Il trasferimento monetario deve essere quantificato, considerando la differenza tra la soglia di povertà del singolo nucleo familiare, calcolata secondo i parametri della tabella di equivalenza, e l’eventuale reddito percepito da tutti i componenti dello stesso nucleo nell’anno in corso, rapportato in dodicesimi ai mesi di utilizzazione nei cantieri di servizi.
L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di avvio delle attività progettuali dei programmi di lavoro.
Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune può erogare la prestazione a persona  diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
Obblighi dei soggetti ammessi al beneficio
I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:
a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio, dichiarate al momento della presentazione della domanda. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli;
b) partecipare con regolarità alle attività previste nei programmi di lavoro per un totale di 80 ore mensili. Il trasferimento monetario è consentito per le giornate di effettiva presenza e nel caso in cui non vengano completate nel mese le ore previste è possibile recuperare nel mese successivo, senza decurtazione del trasferimento monetario spettante. Ove il soggetto utilizzato non recuperi nel mese successivo le ore non prestate, il relativo importo dovrà essere percentualmente ridotto. Nel caso in cui il soggetto utilizzato non sia più idoneo a prestare la propria attività per motivi di salute, opportunamente certificati da struttura pubblica, o per altri gravi motivi quali ad esempio la privazione della libertà personale o il decesso, potrà essere sostituito da altro componente dello stesso nucleo familiare.
In presenza di reddito nel nucleo familiare, ovviamente inferiore alla soglia di povertà del nucleo stesso, al beneficiario sarà erogata la differenza tra il reddito posseduto e la soglia di povertà calcolata secondo la tabella di equivalenza. In tale ipotesi la partecipazione oraria alle attività del programma di lavoro dovrà essere proporzionalmente ridotta.
Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento, sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui alla lettera a) comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.
I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini.
Accertamenti e verifiche
I soggetti che intendono essere utilizzati nei programmi di lavoro predisposti dal comune ove risiedono da almeno sei mesi devono presentare apposita domanda di partecipazione, dichiarando, contestualmente, di avere conoscenza che, nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.
Il comune effettua i controlli di cui al precedente capoverso e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.
Finanziamento dei programmi di lavoro
Nei successivi gg. 30 dallo scadere del termine per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte dei comuni interessati, da redigere nell’apposita scheda progettuale (All. 1), il servizio I - Cantieri di lavoro – del dipartimento lavoro provvederà all’emissione dei provvedimenti di finanziamento dei programmi pervenuti ed approvati.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti dovesse risultare superiore ai fondi disponibili, verrà predisposto un piano di riparto della somma stanziata, garantendo a tutti i comuni parità di condizioni.
con riferimento alla popolazione attiva di ciascun comune, secondo i dati Istat dell’ultimo censimento.
Assicurazione per responsabilità civile e verso terzi
e contro gli infortuni
Fermo restando che l’assegnazione ai cantieri di servizi non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro con il comune, i soggetti, prima di essere inseriti nei programmi di lavoro, dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi. Gli importi necessari per fare fronte a tali oneri dovranno essere indicati a parte nella scheda progettuale e verranno finanziati con il medesimo decreto. Per ciascun programma di lavoro verrà stanziata una somma forfettaria pari ad 100 per ciascun soggetto, utilizzabile per eventuali dispositivi di sicurezza, ove necessari.
Disposizioni di pagamento
I comuni sono tenuti a comunicare al servizio I del dipartimento lavoro la data di inizio dei programmi di lavoro per l’emissione dell’ordinativo di accreditamento (O.A.). Tale ordinativo sarà disponibile presso l’Agenzia Unicredit da Vinci “A” Palermo, che comunicherà la disponibilità del finanziamento all’agenzia Unicredit più prossima al comune intestatario dell’ordinativo di accreditamento.
Il comune effettuerà di volta in volta i pagamenti di competenza, trasmettendo i titoli di spesa alla locale agenzia Unicredit ove è stato messo a disposizione il finanziamento.
A conclusione dell’attività progettuale, esaurito il finanziamento, il comune provvederà a richiedere la chiusura dell’ordinativo di accreditamento all’Agenzia Unicredit di Palermo per il tramite dell’agenzia Unicredit del territorio di pertinenza da trasmettere, per conoscenza, anche al servizio I del dipartimento lavoro.
Rendicontazione
I comuni sono tenuti a presentare al servizio I del dipartimento lavoro, entro gg. 30 dalla chiusura dell’ordinativo di accreditamento, il rendiconto delle spese sostenute, allegando i giustificativi di spesa regolarmente quietanzati, pena l’esclusione da eventuali futuri finanziamenti.
Tutto quanto non espressamente previsto nella presente direttiva formerà oggetto di successive note a chiarimento a cura del servizio I del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.
Palermo, 26 luglio 2013.
BONAFEDE

venerdì 30 agosto 2013

Politica e Magistratura un rapporto di amore-odio vecchio tanto quanto l’umanità ma indispensabile.

Politica e Magistratura un rapporto di amore-odio vecchio tanto quanto l’umanità ma indispensabile.
Da un lato l’essere umano con tutti i suoi pregi e difetti, tra i primi ci sono l’altruismo, la disponibilità, la bontà ecc., tra i secondi ci sono l’egoismo, l’opportunismo, la cattiveria ecc..
E proprio per questi motivi che l’uomo ha organizzato, nelle democrazie evolute, una distinzione tra chi si propone e raggiunge l’obiettivo di organizzare e dirigere il bene pubblico e chi deve effettivamente controllare, verificare e sanzionare che tale operato sia effettivamente svolto per la collettività senza nessuna eccezione ne favoritismo di alcun genere per qualcuno.
Ovviamente tale organizzazione è strutturata in modo tale che ciascuno svolga il suo ruolo in piena serietà, serenità e verità in ogni ordine e grado di giudizio!
Ora per dire qualcosa in merito alle ultime vicende giudiziarie personali di un noto politico italiano mi permetto di fare una riflessione.
Quest’uomo dal 1994 è in politica, è il leader di un partito di centro destra, e da allora ha ricoperto ruoli diversi: Presidente del Consiglio e dei Ministri, quando ha vinto; e leader dell’opposizione quando ha perso.
Da sempre nei suoi confronti una parte politica ha detto e “denunciato” l’incompatibilità tra l’attività privata che svolge e il ruolo pubblico che ricopre e gli italiani hanno sempre fatto la loro scelta, tenendo conto di quello che si pensa e di quello che si sente, dando sempre alla politica, nelle sue diverse componenti, la possibilità di ben governare e buon legiferare.
Ovviamente tale compito la politica lo ha sempre svolto, sicuramente fino a qualche giorno fa, con efficienza, efficacia ed economicità; poi all’improvviso la stessa politica ha avuto bisogno di una sentenza per fare una scelta e per continuare a blaterare di un problema che risale a prima del 1994 e nessuno ha mai risolto. Quella cosa denunciata come una distorsione tale è rimasta. Quindi tale distorsione è stata bene a tutti o tutti hanno avuto qualche utilità da tale distorsione, delle due cose una. Ma, in questa vicenda la certezza che emerge inconfutabile è che la politica in Italia non esiste più, se mai è esistita, secondo i criteri ed i dettati dalla Carta Costituzionale.

venerdì 24 maggio 2013

Inter. Io fare così



Cominceri acquistando Mario Gotze, Robert Lewandowski e Marco Reus dal Borussia Dortmund e ....

mercoledì 22 maggio 2013

Elezioni del 9 e 10 giugno 2013 - Ecco come si vota.



MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
Legge regionale 15 settembre 1997, n° 35 e Legge regionale 10 aprile 2013, n. 8.
Ogni scheda elettorale reca i nomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista a cui è il candidato è collegato.
Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui collegata e sino a due  candidati consigliere tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome, prestampato, del candidato sindaco, su un contrassegno della lista allo stesso collegata e scrivendo il cognome il nome del candidato consigliere.
Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di corretta espressione del voto e di errata votazione di genere.




MARIO
X
ROSSI
Lista
X
N. 1
Vito Tizio
Lucia Caio
GIUSEPPE BIANCHI
Lista N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________


In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i candidati al consiglio comunale.

Le stesse preferenze dell'esempio appena descritto possono essere espresse anche nel seguente modo:




MARIO
X
ROSSI
Lista N. 1
Vito Tizio
Lucia Caio
GIUSEPPE BIANCHI
Lista N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________


Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui collegata




MARIO
X
ROSSI
Lista
X
N. 1
_________
_________
GIUSEPPE BIANCHI
Lista N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________


In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e per la lista allo stesso collegata.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui NON collegata i candidati consigliere tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome, prestampato, del candidato sindaco, su un contrassegno della lista allo stesso NON collegata e scrivendo il cognome il nome dei candidati consigliere.




MARIO
X
ROSSI
Lista N. 1
_________
_________
GIUSEPPE BIANCHI
Lista
X
N. 2
Ugo Tizio
Nina Caio
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________











In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista NON collegata al candidato sindaco e per i candidati consigliere.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui NON collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista




MARIO
X
ROSSI
Lista N. 1
_________
_________
GIUSEPPE BIANCHI
Lista
X
N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________











In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e per la lista NON collegata.

Si può esprimere anche un solo voto di preferenza per il consiglio, scrivendo nell'apposita riga, tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il cognome del candidato consigliere.

In caso di due candidati consiglieri con lo stesso cognome occorre aggiungere, al cognome, anche il nome.




MARIO ROSSI
Lista N. 1
_________
_________
GIUSEPPE BIANCHI
Lista N. 2
Caio Filomena
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________


In questo caso la preferenza espressa non si estende al candidato alla carica di sindaco, ma è valida solo per la lista e il candidato consigliere.

Il solo segno sul contrassegno della lista NON estende il voto al candidato sindaco collegato.




MARIO ROSSI
Lista N. 1
_________
_________
GIUSEPPE BIANCHI
Lista
X
N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________









In questo caso il voto è valido solo per la lista contrassegnata senza che si estenda al candidato sindaco.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco senza esprimere nessun'altra preferenza




MARIO
X
ROSSI
Lista N. 1
_________
_________
GIUSEPPE BIANCHI
Lista N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________


In questo caso il voto è valido solo per il candidato sindaco senza che il voto si estenda alla lista ad esso collegata.

Nel caso in cui le preferenze per i candidati al consiglio appartengono allo stesso genere vale la regola sotto riportata

Nel caso di espressioni di voto indicati come segue:




MARIO
X
ROSSI
Lista
X
N. 1
Vito Tizio
Marco Caio
GIUSEPPE BIANCHI
Lista N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________


Ovvero




MARIO
X
ROSSI
Lista
X
N. 1
Lucia Tizio
Sara Caio
GIUSEPPE BIANCHI
Lista N. 2
_________
_________
ANTONIO VERDI
Lista N. 3
_________
_________


In questi caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista collegata e per il/la primo/a candidato/a votato/a.
La stessa regola, sopra riportata, si applica anche nei casi di voto disgiunto in cui la preferenza di genere non venga correttamente espressa.