giovedì 26 settembre 2013

I Cantieri di servizi

Ecco brevemente indicati alcuni requisiti che devono possedere i soggetti ai quali sono rivolti i cantieri di servizi:

1) soggetti disoccupati o inoccupati, che hanno presentato al Centro per l’impiego (C.P.I.) competente per territorio la dichiarazione di disponibilità; 2) di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residenti da almeno 6 mesi, alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione, in uno dei comuni della Regione siciliana che aderisce all’iniziativa; 3) in possesso di reddito comunque percepito e da chiunque erogato, non superiore ad 442,30, corrispondente all’assegno sociale anno 2013; 4) privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia che il comune provvederà a quantificare.
Per completezza di seguito si riporta la GURS che disciplina la materia.
 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 - 23-8-2013
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26 luglio 2013.
Cantieri di servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013.
L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO
Visto l’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, concernente “Finanziamento di cantieri di servizi”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 23 febbraio 2012: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Rimodulazione a seguito dell’applicazione del Piano di azione e coesione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 478 dell’11 dicembre 2012: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Indirizzi per la riprogrammazione del PO FESR e adesione al Piano di azione e coesione (seconda fase)”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 7 febbraio 2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Spesa dei dipartimenti regionali al 31 dicembre 2012 e riprogrammazione a seguito dell’adesione della Sicilia al Piano di azione e coesione (PAC) terza fase”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013: “Interventi per il contrasto della povertà e dell’emarginazione sociale”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 3 luglio 2013: “Interventi per il contrasto della povertà e dell’emarginazione sociale – Modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013”;
Emana la seguente direttiva
Premessa:
La Giunta regionale, per contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, ha deliberato l’adozione di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali (delibere di Giunta n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013).
Viene, pertanto, estesa a tutti i comuni dell’Isola la possibilità di richiedere finanziamenti per attivare cantieri di servizi, secondo il modello già in atto nei comuni delle ex Province regionali di Enna e Caltanissetta, stanziando per tale finalità la somma di 50 milioni di euro.
Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione, si rende necessario fissare i criteri per accedere al finanziamento nonché i criteri di selezione dei soggetti che potranno essere inseriti nei programmi di lavoro, i cui termini e condizioni vengono stabiliti nella presente direttiva.
Oggetto
Tutti i comuni dell’Isola, ad esclusione dei comuni già fruitori del reddito minimo d’inserimento (R.M.I.), ai sensi della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, possono ottenere finanziamenti per l’istituzione e gestione diretta di cantieri di servizi a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati che hanno presentato al Centro per l’impiego (C.P.I.) competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.
Per ottenere il finanziamento, i comuni sono tenuti a redigere uno o più programmi di lavoro, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per fare fronte a situazioni straordinarie. Il “programma di lavoro” può concernere qualunque tipologia di interventi purché si tratti di interventi riconducibili a compiti istituzionali dell’ente locale. Soltanto a titolo esemplificativo, si precisa che i programmi di lavoro possono avere ad oggetto attività di custodia e pulizia dei parchi, servizi e giardini, attività di manutenzione stradale e decoro urbano, attività di accudimento alle persone anziane e ai diversamente abili, attività di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata.
Le attività di mera custodia o altri servizi di attesa dovranno essere riservati ai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 e s.m.i.
I programmi di lavoro, presentati dai comuni ed approvati dal servizio I dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, non potranno essere modificati né è consentito variare la tipologia dell’attività assegnata ai soggetti utilizzati nei programmi stessi, eccezion fatta per i soggetti divenuti disabili in data successiva all’assegnazione ai rispettivi programmi di lavoro e previa autorizzazione del servizio I del dipartimento regionale del lavoro.
Presentazione programmi di lavoro
Entro il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente direttiva, i comuni interessati sono tenuti a trasmettere al servizio I - Cantieri di lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, via Imperatore Federico, n. 70, Palermo, la richiesta di finanziamento per programmi di lavoro, approvati dagli organi competenti, per la realizzazione di uno o più cantieri di servizi, eventualmente ripetibili nel corso dell’anno, fino ad esaurimento del finanziamento concesso.
I programmi di lavoro da realizzare devono prevedere, nel dettaglio, la tipologia delle attività da svolgere, le modalità di svolgimento, l’ubicazione, il numero dei soggetti da impegnare e, ove ne ricorra il caso, gli strumenti che l’ente medesimo metterà a disposizione per la realizzazione dei programmi stessi. Ogni programma di lavoro, da redigere nella scheda progettuale di cui si allega fac-simile (All. 1), deve prevedere l’impegno di almeno 10 unità fino ad un massimo di n. 20 unità, al fine di consentirne la corretta gestione e i controlli di rito. Tali programmi, di durata non superiore a mesi tre, potranno essere replicati nel corso della stessa annualità, purché vengano ammessi altri beneficiari, scorrendo la graduatoria all’uopo predisposta, nei limiti delle risorse assegnate a seguito di equa distribuzione del finanziamento, nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori alle risorse disponibili.
Per ogni programma di lavoro dovrà essere designato un responsabile del procedimento, individuato tra i funzionari del comune.
Contestualmente, nelle more che il servizio I del dipartimento regionale del lavoro esamini ed approvi i programmi di lavoro da ammettere a finanziamento ed elabori il piano di riparto delle somme disponibili, i comuni possono pubblicare apposito bando, da affiggere all’albo pretorio e inserire nel sito istituzionale, per dare la massima pubblicità all’iniziativa, invitando gli interessati a produrre istanza di partecipazione nei successivi 30 gg. dalla data di pubblicazione.
Piano di riparto
Il servizio I del dipartimento lavoro, esaminate tutte le istanze pervenute, predisporrà il piano di riparto delle somme disponibili tenendo conto delle istanze ammesse a finanziamento e, in caso di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, sulla base dei dati della popolazione attiva residente in ciascun comune, rilevata nell’ultimo censimento ISTAT.
Destinatari dell’intervento sono tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residenti da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione in uno dei comuni della Regione siciliana che aderisce all’iniziativa.
Il comune deve garantire in ciascun programma di lavoro e, comunque, nell’ambito del numero complessivo dei soggetti coinvolti nell’iniziativa, la partecipazione di almeno il 50% di giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni, del 20% riservato ai soggetti da 37 a 50 anni, il 20% in favore di soggetti ultracinquantenni, il 5% in favore di soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per  ricongiunzione familiare, il restante 5% a favore di portatori di handicap, riconosciuto dalla competente commissione sanitaria.
Nel caso in cui non fosse possibile, per carenza di istanze, rispettare le percentuali di riserva a favore dei soggetti portatori di handicap e quella a favore degli immigrati, i posti disponibili dovranno essere assegnati alla fascia di età con il maggiore numero di istanze di partecipazione presentate.
Soggetti da ammettere nei programmi di lavoro
Possono essere ammessi nei programmi di lavoro i soggetti in possesso di reddito comunque percepito e da chiunque erogato, non superiore ad 442,30, corrispondente all’assegno sociale anno 2013. Nessun reddito è escluso dal computo, posto che la misura ha natura assistenziale ed è finalizzata a sollevare il disagio socio-economico dei nuclei familiari privi di qualsivoglia reddito o che dispongano di un reddito insufficiente. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata alla presente direttiva (All. 2).
I comuni individueranno i soggetti da inserire nei cantieri di servizi sulla base del reddito familiare. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente e dai familiari conviventi (coniuge o conviventi more uxorio, figli, discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e nonni). I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.
A parità di reddito, il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale o figli e/o altri familiari con handicap in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia che il comune provvederà a quantificare.
Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per tre mesi e non può essere rinnovato nella stessa annualità. Poiché il beneficio è concesso al nucleo familiare nel suo insieme, può essere utilizzato nei cantieri di servizi un solo componente per annualità.
L’individuazione dei soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, da ammettere ai programmi di lavoro, così come le determinazioni in ordine alle condizioni di utilizzo, competono ai comuni destinatari del finanziamento. I soggetti ammessi nei programmi di lavoro devono possedere lo status di disoccupato o inoccupato ovvero essere titolare di un rapporto di lavoro che, per durata oraria della prestazione giornaliera e/o per il reddito percepito, non sia incompatibile con l’utilizzazione nei cantieri di servizi.
La condizione di disoccupato o di inoccupato potrà essere autocertificata dagli interessati, così come i restanti requisiti, fatto salvo l’onere per i comuni di effettuare verifiche a campione, in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati.
Il trasferimento monetario deve essere quantificato, considerando la differenza tra la soglia di povertà del singolo nucleo familiare, calcolata secondo i parametri della tabella di equivalenza, e l’eventuale reddito percepito da tutti i componenti dello stesso nucleo nell’anno in corso, rapportato in dodicesimi ai mesi di utilizzazione nei cantieri di servizi.
L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di avvio delle attività progettuali dei programmi di lavoro.
Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune può erogare la prestazione a persona  diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
Obblighi dei soggetti ammessi al beneficio
I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:
a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio, dichiarate al momento della presentazione della domanda. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli;
b) partecipare con regolarità alle attività previste nei programmi di lavoro per un totale di 80 ore mensili. Il trasferimento monetario è consentito per le giornate di effettiva presenza e nel caso in cui non vengano completate nel mese le ore previste è possibile recuperare nel mese successivo, senza decurtazione del trasferimento monetario spettante. Ove il soggetto utilizzato non recuperi nel mese successivo le ore non prestate, il relativo importo dovrà essere percentualmente ridotto. Nel caso in cui il soggetto utilizzato non sia più idoneo a prestare la propria attività per motivi di salute, opportunamente certificati da struttura pubblica, o per altri gravi motivi quali ad esempio la privazione della libertà personale o il decesso, potrà essere sostituito da altro componente dello stesso nucleo familiare.
In presenza di reddito nel nucleo familiare, ovviamente inferiore alla soglia di povertà del nucleo stesso, al beneficiario sarà erogata la differenza tra il reddito posseduto e la soglia di povertà calcolata secondo la tabella di equivalenza. In tale ipotesi la partecipazione oraria alle attività del programma di lavoro dovrà essere proporzionalmente ridotta.
Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento, sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui alla lettera a) comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.
I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini.
Accertamenti e verifiche
I soggetti che intendono essere utilizzati nei programmi di lavoro predisposti dal comune ove risiedono da almeno sei mesi devono presentare apposita domanda di partecipazione, dichiarando, contestualmente, di avere conoscenza che, nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.
Il comune effettua i controlli di cui al precedente capoverso e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.
Finanziamento dei programmi di lavoro
Nei successivi gg. 30 dallo scadere del termine per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte dei comuni interessati, da redigere nell’apposita scheda progettuale (All. 1), il servizio I - Cantieri di lavoro – del dipartimento lavoro provvederà all’emissione dei provvedimenti di finanziamento dei programmi pervenuti ed approvati.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti dovesse risultare superiore ai fondi disponibili, verrà predisposto un piano di riparto della somma stanziata, garantendo a tutti i comuni parità di condizioni.
con riferimento alla popolazione attiva di ciascun comune, secondo i dati Istat dell’ultimo censimento.
Assicurazione per responsabilità civile e verso terzi
e contro gli infortuni
Fermo restando che l’assegnazione ai cantieri di servizi non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro con il comune, i soggetti, prima di essere inseriti nei programmi di lavoro, dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi. Gli importi necessari per fare fronte a tali oneri dovranno essere indicati a parte nella scheda progettuale e verranno finanziati con il medesimo decreto. Per ciascun programma di lavoro verrà stanziata una somma forfettaria pari ad 100 per ciascun soggetto, utilizzabile per eventuali dispositivi di sicurezza, ove necessari.
Disposizioni di pagamento
I comuni sono tenuti a comunicare al servizio I del dipartimento lavoro la data di inizio dei programmi di lavoro per l’emissione dell’ordinativo di accreditamento (O.A.). Tale ordinativo sarà disponibile presso l’Agenzia Unicredit da Vinci “A” Palermo, che comunicherà la disponibilità del finanziamento all’agenzia Unicredit più prossima al comune intestatario dell’ordinativo di accreditamento.
Il comune effettuerà di volta in volta i pagamenti di competenza, trasmettendo i titoli di spesa alla locale agenzia Unicredit ove è stato messo a disposizione il finanziamento.
A conclusione dell’attività progettuale, esaurito il finanziamento, il comune provvederà a richiedere la chiusura dell’ordinativo di accreditamento all’Agenzia Unicredit di Palermo per il tramite dell’agenzia Unicredit del territorio di pertinenza da trasmettere, per conoscenza, anche al servizio I del dipartimento lavoro.
Rendicontazione
I comuni sono tenuti a presentare al servizio I del dipartimento lavoro, entro gg. 30 dalla chiusura dell’ordinativo di accreditamento, il rendiconto delle spese sostenute, allegando i giustificativi di spesa regolarmente quietanzati, pena l’esclusione da eventuali futuri finanziamenti.
Tutto quanto non espressamente previsto nella presente direttiva formerà oggetto di successive note a chiarimento a cura del servizio I del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.
Palermo, 26 luglio 2013.
BONAFEDE